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COSTITUZIONE – SCOPI - SEDE
Art. 1
– E’ costituita, tra il personale della Edison SpA (ex-Montedison) e sue
Consociate un’Associazione non avente scopo di lucro, denominata:
"
GRUPPO SENIORES EDISON E CONSOCIATE"
o in forma breve,
"GES".
Il
GES trae sua origine da Gruppo Anziani
dell’Azienda, già promotore della ASSOCIAZIONE NAZIONALE LAVORATORI ANZIANI DI AZIENDA
– A.N.L.A.
Art. 2
– Il GES fonda i sui
principi sullo spirito della Costituzione che pone il lavoro a fondamento
della Repubblica.
Il
GES ha natura apartitica e
aconfessionale, non ha carattere sindacale, né finalità di lucro.
Il
GES ha per scopo di mettere a
disposizione dell’Azienda il contributo di esperienza e di consapevole
equilibrio acquisito dagli anziani attraverso il lungo periodo di servizio
fedelmente prestato.
In particolare il
GES si propone di
contribuire a mantenere, fra tutti gli appartenenti alle Aziende del
Gruppo Edison quella solidarietà e armonia di intenti che è indispensabile per
il conseguimento di favorevoli risultati nel comune interesse. A tale fine
il GES ed i suoi componenti daranno la loro collaborazione
alle Aziende stesse, nei casi in cui si ritenga di utilizzare il sereno
contributo di esperienza del GES, per la soluzione dei
problemi di reciproca utilità.
Il
GES si propone anche scopi di
assistenza nei confronti di colleghi anziani che versino in precarie
condizioni economiche e di necessità.
Art. 3 -Il
GES si avvale, per normale
gestione e per raggiungimento degli scopi definiti nell'Atto Costitutivo e
ribaditi nel presente Statuto, di contributi che in accordo con la
Presidenza e il Consiglio Direttivo del sodalizio, la Edison, le sue
Consociate, o comunque le Aziende da cui provengono i Lavoratori Anziani,
erogano.
Art. 4 -Il
GES ha sede in Milano, via
S.Vittore 39 ed esercita la sua attività sia presso la sede legale sia
presso le unità periferiche aziendali di ogni Società Consociata o
comunque di quelle da cui provengono i Lavoratori Anziani.
La sua durata è fissata al 31 Dicembre 2030.
II. SOCI
Art. 5 -Possono far parte del
GES tutti i dipendenti della Soc.
Edison e sue Consociate (Dirigenti, Quadri, Impiegati, Salariati) che, avendo
raggiunto la prevista anzianità di servizio hanno conseguito il titolo di
"Anziano di Azienda".
Possono, inoltre, aderire al
GES,
tutti i dipendenti che, al raggiungimento dell'anzianità prevista,
abbiano fatto parte di Aziende già del Gruppo Edison (ex Montedison) fino
ad almeno cinque anni prima della loro richiesta di ammissione.
L’ ammissione al
GES avviene di
diritto, dietro presentazione della scheda di adesione da parte
dell'interessato.
L’ appartenenza al
GES comporta
automaticamente l'adesione all'Associazione Nazionale Lavoratori Anziani
di Azienda -A.N.L.A. -ed il versamento delle quote annuali come precisato
al successivo Art. 19.
Art. 6
-La figura del lavoratore anziano deve
essere caratterizzata dal senso del dovere, da disciplina, da dirittura
morale, da spirito aziendale, e deve essere di esempio per tutti e
particolarmente per i giovani.
L’ anziano che venisse meno a tali doveri sarà
passibile di richiamo scritto e, nei casi di maggiore gravità, di
espulsione dal GES.
I provvedimenti di cui sopra saranno adottati, su
proposta del Fiduciario, del Consiglio Direttivo, previo attento ed
obiettivo esame delle ragioni della proposta sanzione e delle
giustificazioni presentate dall'interessato.
La pronuncia del Consiglio Direttivo, deliberata a maggioranza assoluta
dei suoi Membri, non è appellabile.
Art. 7 -AI raggiungimento dell'anzianità di
servizio prevista, la Società Edison e le sue Consociate, riconoscono
al dipendente anziano la qualifica di "Anzianissimo", ambito
premio per chi ha per così lungo tempo collaborato diligentemente e
fedelmente alla vita dell' Azienda: tale qualifica costituisce titolo
d'onore tra gli appartenenti al GES senza peraltro
comportare differenziazioni di diritto tra gli iscritti al GES
stesso.
III. ORGANI SOCIALI
Art. 8 -Sono organi del
GES.
Tutte le cariche sociali di cui ai paragrafi b), c),
d), sono gratuite.
IV. ASSEMBLEA
Art. 9 –L’ Assemblea rappresenta
l'universalità dei Soci e le sue deliberazioni, prese in conformità al
presente Statuto, vincolano tutti i Soci.
Art. 10 -Sono compiti dell'Assemblea: determinare
l'indirizzo generale delle attività del GES, eleggere il
Consiglio Direttivo, deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto,
su ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo ritenga di sottoporre
all'esame dei Soci e sullo scioglimento del GES.
Art. 11 –L’ assemblea è convocata, dal
Consiglio Direttivo mediante comunicazione per lettera o telegramma o
telefax, almeno 15 giorni prima dell'adunanza, e delibera a maggioranza in
una delle seguenti forme:
a) mediante convocazione dei Fiduciari, presso la sede
di Milano, ai quali gli iscritti dell'Unità o zona territoriale di
rispettiva competenza, hanno automaticamente dato, con l'atto elettivo,
assoluto mandato di decidere in nome e per conto di tutti i Soci
rappresentati. Conseguentemente ogni Fiduciario disporrà di tanti voti
quanti sono gli associati ad esso collegati.
L’ Assemblea dei Fiduciari sarà presieduta dal
Presidente e in sua assenza da uno dei Vice-Presidenti;
b) mediante referendum; in tal caso la maggioranza è
determinata dalla metà più una delle risposte valide al referendum
stesso.
L’ elezione del Consiglio Direttivo, le modifiche
dello Statuto e lo scioglimento del GES non possono essere
disposte se non dall' As-semblea convocata ai sensi del punto a)
precedente.
V. CONSIGLIO DIRETTIVO
Art. 12 -Il Consiglio Direttivo è composto da
nove membri; almeno tre di essi dovranno essere scelti tra gli associati
residenti in Lombardia, almeno tre nelle regioni a maggior densità di associati
e uno dall' Azienda che lo proporrà al Consiglio Direttivo quale
Presidente del GES.
Le candidature dovranno essere proposte da almeno dieci
associati al GES.
I membri eletti nel Consiglio durano in carica tre anni
e sono rieleggibili.
Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno
o più Consiglieri, gli altri provvedono a sostituirli.
I Consiglieri così nominati restano in
carica fino alla prossima Assemblea.
Se viene meno la maggioranza dei
Consiglieri, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perchè
provveda alla sostituzione dei mancanti.
È facoltà del Presidente di nominare Consiglieri
Onorari, scegliendoli fra i Soci Benemeriti, particolarmente fra coloro
che hanno ricoperto cariche nel GES ed in tali funzioni
abbiano benemeritato. I Consiglieri Onorari possono partecipare -senza
diritto di voto -alle riunioni di consiglio, nonchè alle manifestazioni
locali o nazionali su designazione del Presidente.
Art. 13 -Il Consiglio direttivo si riunisce almeno
una volta ogni sei mesi e tutte le volte che il Presidente ritiene di
convocarlo, ovvero, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei
suoi membri.
Le riunioni avverranno presso la sede del
GES
o secondo le determinazioni del Presidente.
Art. 14 -Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi
membri il Presidente e due Vice-Presidenti. Nomina inoltre un
Segretario da scegliere anche al di fuori del Consiglio.
Art. 15 -Il Consiglio Direttivo è investito dei
più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria del GES.
Esso ha, pertanto, le facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga
opportuni per l'attuazione delle finalità del GES stesso,
secondo quanto stabilito nel presente statuto ed, in particolare quelle di
concorrere a determinare gli indirizzi politici ed economici coerentemente
con quanto stabilito dall' Assemblea; coordinare le varie attività del GES,
proporre opportunità per i Soci verificandone la fattibilità.
Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si
richiede la presenza effettiva della maggioranza dei membri in carica. Le
deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei membri presenti. In
caso di parità, prevale il voto di chi presiede.
VI. PRESIDENTE
Art.
16 -Il Presidente del Consiglio Direttivo
rappresenta legalmente il GES, sia nei confronti della
Direzione e degli Organi Aziendali, sia nei confronti dei Soci e dei
terzi.
Egli sovraintende al funzionamento del
GES,
dà esecuzione alle delibere dell' Assemblea e del Consiglio Direttivo,
che presiede, ed è investito di tutti i poteri di ordinaria e
straordinaria amministrazione, compresi quelli di:
- girare e incassare assegni bancari e circolari;
-
stipulare, modificare e risolvere contratti di
conto corrente e di deposito anche presso Aziende, Istituti di
credito e Uffici postali;
-
effettuare operazioni a debito e a credito sui
conti correnti che il GES intrattiene con Aziende,
Istituti di credito ed Uffici postali;
-
esigere somme e crediti e rilasciare le relative
quietanze;
-
riscuotere somme, mandati, titoli di credito,
vaglia, depositi cauzionali da enti pubblici e privati compresi gli
Uffici postali;
-
intrattenere rapporti con qualsiasi Ufficio ed
Autorità amministrativa e fiscale;
-
nominare procuratori ad negotia per determinati
atti o categorie di atti e revocarli.
In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le sue funzioni ed
i suoi poteri saranno esercitati disgiuntamente dai Vice-Presidenti.
VII. FIDUCIARI
Art. 17
-Presso ciascuna Unità i Soci Anziani, in
accordo con la locale Direzione, designano per votazione a maggioranza
relativa, un loro Fiduciario, che abbia le caratteristiche necessarie ad
assolvere l'incarico in armonia con gli scopi enunciati all'art. 2; ne
propongono la nomina al Presidente, al quale compete la ratifica.
Analogamente, qualora non esista Unità o Azienda del
Gruppo Edison, i Soci Anziani delle zone territoriali in questione
provvederanno alla elezione di un loro Fiduciario.
Presso i Nuclei Anziani più numerosi il Presidente
autorizza la suddivisione in zone territoriali e conseguentemente la
elezione di Fiduciari per zona.
Il Fiduciario mantiene stretti contatti di
collaborazione con la Direzione locale e con la Segreteria del GES
alla quale deve far pervenire le variazioni che si verificano fra gli
iscritti, le istanze che gli stessi presentano e che non possono trovare
soluzioni presso la Direzione dell'Unità o nell'ambito territoriale, le
eventuali situazioni di bisogno dei soci per gravi malattie e per
quant'altro possa eccezionalmente verificarsi.
VIII. COLLEGIO DEI REVISORI
Art.
18 -Le funzioni di controllo sono affidate ad
un Collegio di tre Revisori. Essi durano in carica tre anni e sono
rieleggibili.
I Revisori accertano la regolare tenuta della
contabilità, verificando il rendiconto annuale, sul quale redigono le
loro osservazioni e possono assistere, senza diritto di voto, alle
riunioni del Consiglio Direttivo.
IX. CONTRIBUTI
Art.
19 -Oltre a quanto stabilito all' Art. 3 di
questo Statuto, al GES, come a tutti i Gruppi Anziani
associati all'A.N.L.A., è demandato il compito di raccogliere le quote di
adesione destinate aII'A.N.L.A., come precisato all'art. 5 del presente
Statuto.
Su decisione del Consiglio Direttivo, tale quota potrà essere
maggiorata allo scopo di far fronte a particolari esigenze interne.
X. SCIOGLIMENTO
Art. 20
-Lo scioglimento del
GES è
deliberato dall'Assemblea, la quale provvederà alla nomina di uno o più
liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio.
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