COSTITUZIONE – SCOPI - SEDE

Art. 1 – E’ costituita, tra il personale della Edison SpA (ex-Montedison) e sue Consociate un’Associazione non avente scopo di lucro, denominata:

 " GRUPPO SENIORES EDISON E CONSOCIATE"

o in forma breve, "GES".

 

Il GES trae sua origine da Gruppo Anziani dell’Azienda, già promotore della ASSOCIAZIONE NAZIONALE LAVORATORI ANZIANI DI AZIENDA – A.N.L.A.

 

Art. 2 – Il GES fonda i sui principi sullo spirito della Costituzione che pone il lavoro a fondamento della Repubblica.

Il GES ha natura apartitica e aconfessionale, non ha carattere sindacale, né finalità di lucro.

Il GES ha per scopo di mettere a disposizione dell’Azienda il contributo di esperienza e di consapevole equilibrio acquisito dagli anziani attraverso il lungo periodo di servizio fedelmente prestato.

In particolare il GES si propone di contribuire a mantenere, fra tutti gli appartenenti alle Aziende del Gruppo Edison quella solidarietà e armonia di intenti che è indispensabile per il conseguimento di favorevoli risultati nel comune interesse. A tale fine il GES ed i suoi componenti daranno la loro collaborazione alle Aziende stesse, nei casi in cui si ritenga di utilizzare il sereno contributo di esperienza del GES, per la soluzione dei problemi di reciproca utilità.

Il GES si propone anche scopi di assistenza nei confronti di colleghi anziani che versino in precarie condizioni economiche e di necessità.

Art. 3 -Il GES si avvale, per normale gestione e per raggiungimento degli scopi definiti nell'Atto Costitutivo e ribaditi nel presente Statuto, di contributi che in accordo con la Presidenza e il Consiglio Direttivo del sodalizio, la Edison, le sue Consociate, o comunque le Aziende da cui provengono i Lavoratori Anziani, erogano.

Art. 4 -Il GES ha sede in Milano, via S.Vittore 39 ed esercita la sua attività sia presso la sede legale sia presso le unità periferiche aziendali di ogni Società Consociata o comunque di quelle da cui provengono i Lavoratori Anziani.

La sua durata è fissata al 31 Dicembre 2030.

II. SOCI

Art. 5 -Possono far parte del GES tutti i dipendenti della Soc. Edison e sue Consociate  (Dirigenti, Quadri, Impiegati, Salariati) che, avendo raggiunto la prevista anzianità di servizio hanno conseguito il titolo di "Anziano di Azienda".

Possono, inoltre, aderire al GES, tutti i dipendenti che, al raggiungimento dell'anzianità prevista, abbiano fatto parte di Aziende già del Gruppo Edison (ex Montedison) fino ad almeno cinque anni prima della loro richiesta di ammissione.

L’ ammissione al GES avviene di diritto, dietro presentazione della scheda di adesione da parte dell'interessato.

L’ appartenenza al GES comporta automaticamente l'adesione all'Associazione Nazionale Lavoratori Anziani di Azienda -A.N.L.A. -ed il versamento delle quote annuali come precisato al successivo Art. 19.

 

Art. 6 -La figura del lavoratore anziano deve essere caratterizzata dal senso del dovere, da disciplina, da dirittura morale, da spirito aziendale, e deve essere di esempio per tutti e particolarmente per i giovani.

L’ anziano che venisse meno a tali doveri sarà passibile di richiamo scritto e, nei casi di maggiore gravità, di espulsione dal GES.

I provvedimenti di cui sopra saranno adottati, su proposta del Fiduciario, del Consiglio Direttivo, previo attento ed obiettivo esame delle ragioni della proposta sanzione e delle giustificazioni presentate dall'interessato.

La pronuncia del Consiglio Direttivo, deliberata a maggioranza assoluta dei suoi Membri, non è appellabile.

Art. 7 -AI raggiungimento dell'anzianità di servizio prevista, la Società Edison e le sue Consociate, riconoscono al dipendente anziano la qualifica di "Anzianissimo", ambito premio per chi ha per così lungo tempo collaborato diligentemente e fedelmente alla vita dell' Azienda: tale qualifica costituisce titolo d'onore tra gli appartenenti al GES senza peraltro comportare differenziazioni di diritto tra gli iscritti al GES stesso.

III. ORGANI SOCIALI

Art. 8 -Sono organi del GES.

  • a) l'Assemblea

  • b) il Consiglio Direttivo

  • c) il Presidente

  • d) i Fiduciari

Tutte le cariche sociali di cui ai paragrafi b), c), d), sono gratuite.

IV. ASSEMBLEA

Art. 9 –L’ Assemblea rappresenta l'universalità dei Soci e le sue deliberazioni, prese in conformità al presente Statuto, vincolano tutti i Soci.

Art. 10 -Sono compiti dell'Assemblea: determinare l'indirizzo generale delle attività del GES, eleggere il Consiglio Direttivo, deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto, su ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo ritenga di sottoporre all'esame dei Soci e sullo scioglimento del GES.

Art. 11 –L’ assemblea è convocata, dal Consiglio Direttivo mediante comunicazione per lettera o telegramma o telefax, almeno 15 giorni prima dell'adunanza, e delibera a maggioranza in una delle seguenti forme:

a) mediante convocazione dei Fiduciari, presso la sede di Milano, ai quali gli iscritti dell'Unità o zona territoriale di rispettiva competenza, hanno automaticamente dato, con l'atto elettivo, assoluto mandato di decidere in nome e per conto di tutti i Soci rappresentati. Conseguentemente ogni Fiduciario disporrà di tanti voti quanti sono gli associati ad esso collegati.

L’ Assemblea dei Fiduciari sarà presieduta dal Presidente e in sua assenza da uno dei Vice-Presidenti;

b) mediante referendum; in tal caso la maggioranza è determinata dalla metà più una delle risposte valide al referendum stesso.

L’ elezione del Consiglio Direttivo, le modifiche dello Statuto e lo scioglimento del GES non possono essere disposte se non dall' As-semblea convocata ai sensi del punto a) precedente.

V. CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 12 -Il Consiglio Direttivo è composto da nove membri; almeno tre di essi dovranno essere scelti tra gli associati residenti in Lombardia, almeno tre nelle regioni a maggior densità di associati e uno dall' Azienda che lo proporrà al Consiglio Direttivo quale Presidente del GES.

Le candidature dovranno essere proposte da almeno dieci associati al GES.

I membri eletti nel Consiglio durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Consiglieri, gli altri provvedono a sostituirli.

I Consiglieri così nominati restano in carica fino alla prossima Assemblea.

Se viene meno la maggioranza dei Consiglieri, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perchè provveda alla sostituzione dei mancanti.

È facoltà del Presidente di nominare Consiglieri Onorari, scegliendoli fra i Soci Benemeriti, particolarmente fra coloro che hanno ricoperto cariche nel GES ed in tali funzioni abbiano benemeritato. I Consiglieri Onorari possono partecipare -senza diritto di voto -alle riunioni di consiglio, nonchè alle manifestazioni locali o nazionali su designazione del Presidente.

 

Art. 13 -Il Consiglio direttivo si riunisce almeno una volta ogni sei mesi e tutte le volte che il Presidente ritiene di convocarlo, ovvero, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi membri.

Le riunioni avverranno presso la sede del GES o secondo le determinazioni del Presidente.

Art. 14 -Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri il Presidente e due Vice-Presidenti.  Nomina inoltre un Segretario da scegliere anche al di fuori del Consiglio.

Art. 15 -Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria del GES. Esso ha, pertanto, le facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione delle finalità del GES stesso, secondo quanto stabilito nel presente statuto ed, in particolare quelle di concorrere a determinare gli indirizzi politici ed economici coerentemente con quanto stabilito dall' Assemblea; coordinare le varie attività del GES, proporre opportunità per i Soci verificandone la fattibilità.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei membri in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei membri presenti. In caso di parità, prevale il voto di chi presiede.

VI. PRESIDENTE

Art. 16 -Il Presidente del Consiglio Direttivo rappresenta legalmente il GES, sia nei confronti della Direzione e degli Organi Aziendali, sia nei confronti dei Soci e dei terzi.

Egli sovraintende al funzionamento del GES, dà esecuzione alle delibere dell' Assemblea e del Consiglio Direttivo, che presiede, ed è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, compresi quelli di:

  • girare e incassare assegni bancari e circolari;
  • stipulare, modificare e risolvere contratti di conto corrente e di deposito anche presso Aziende, Istituti di credito e Uffici postali;

  • effettuare operazioni a debito e a credito sui conti correnti che il GES intrattiene con Aziende, Istituti di credito ed Uffici postali;

  • esigere somme e crediti e rilasciare le relative quietanze;

  • riscuotere somme, mandati, titoli di credito, vaglia, depositi cauzionali da enti pubblici e privati compresi gli Uffici postali;

  • intrattenere rapporti con qualsiasi Ufficio ed Autorità amministrativa e fiscale;

  • nominare procuratori ad negotia per determinati atti o categorie di atti e revocarli.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le sue funzioni ed i suoi poteri saranno esercitati disgiuntamente dai Vice-Presidenti.

VII. FIDUCIARI

Art. 17 -Presso ciascuna Unità i Soci Anziani, in accordo con la locale Direzione, designano per votazione a maggioranza relativa, un loro Fiduciario, che abbia le caratteristiche necessarie ad assolvere l'incarico in armonia con gli scopi enunciati all'art. 2; ne propongono la nomina al Presidente, al quale compete la ratifica.

Analogamente, qualora non esista Unità o Azienda del Gruppo Edison, i Soci Anziani delle zone territoriali in questione provvederanno alla elezione di un loro Fiduciario.

Presso i Nuclei Anziani più numerosi il Presidente autorizza la suddivisione in zone territoriali e conseguentemente la elezione di Fiduciari per zona.

Il Fiduciario mantiene stretti contatti di collaborazione con la Direzione locale e con la Segreteria del GES alla quale deve far pervenire le variazioni che si verificano fra gli iscritti, le istanze che gli stessi presentano e che non possono trovare soluzioni presso la Direzione dell'Unità o nell'ambito territoriale, le eventuali situazioni di bisogno dei soci per gravi malattie e per quant'altro possa eccezionalmente verificarsi.

VIII. COLLEGIO DEI REVISORI

Art. 18 -Le funzioni di controllo sono affidate ad un Collegio di tre Revisori. Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

I Revisori accertano la regolare tenuta della contabilità, verificando il rendiconto annuale, sul quale redigono le loro osservazioni e possono assistere, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo.

IX. CONTRIBUTI

Art. 19 -Oltre a quanto stabilito all' Art. 3 di questo Statuto, al GES, come a tutti i Gruppi Anziani associati all'A.N.L.A., è demandato il compito di raccogliere le quote di adesione destinate aII'A.N.L.A., come precisato all'art. 5 del presente Statuto.

Su decisione del Consiglio Direttivo, tale quota potrà essere maggiorata allo scopo di far fronte a particolari esigenze interne.

X.  SCIOGLIMENTO

Art. 20 -Lo scioglimento del GES è deliberato dall'Assemblea, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio.